| NOTIZIE DAL GARANTE DELLA PRIVACY
a cura della redazione
LAVORO: ANONIMATO PER LA DIAGNOSI HIV
“Idoneo” o “non idoneo” al servizio: sono le
sole informazioni che possono comparire
sui certificati medici legali che attestano l’idoneità
al servizio di un lavoratore. Nessun
riferimento a patologie sofferte è consentito
e dunque ai dipendenti sieropositivi deve essere
assicurata garanzia assoluta di anonimato.
Questi principi sono stati ribaditi dal
Garante privacy che, con un provvedimento
di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha ritenuto
fondato il reclamo di un dipendente
del Ministero della difesa. All’amministrazione
è stato vietato far circolare al suo interno
informazioni sulla salute del lavoratore,
specie quelle relative all’Hiv.
Il dipendente si era rivolto all’Autorità contestando
le modalità con cui i suoi dati personali
erano circolati all’interno del Ministero.
Nome del dipendente e diagnosi, erano
infatti presenti nel verbale della visita collegiale
trasmesso dalla commissione medica
all’Ispettorato di sanità della marina militare.
E anche la copia del verbale inviata all’ufficio
del personale con la diagnosi “sbarrata
e omessa”, consentiva, seppur indirettamente,
di risalire all’infezione Hiv, essendo
l’unica patologia per la quale è prevista la
“cancellazione” dai verbali di accertamento
medico. Il Garante, oltre a inibire l’uso dei dati del dipendente, ha ordinato al Ministero
di conformare alla normativa sulla riservatezza
la circolazione dei dati sanitari al suo
interno. D’ora in poi il Ministero dovrà utilizzare
un attestato che riporti il solo giudizio
medico legale senza diagnosi, anziché il verbale
integrale della visita collegiale. Da modificare
anche il modello di informativa: i lavoratori
dovranno essere chiaramente informati
dell’obbligatorietà o meno di fornire
dati sulla propria salute e delle relative conseguenze
nell’ambito degli accertamenti
medico legali ai fini dell’idoneità al servizio.
NO AI DATI SANITARI SUL SITO DEL COMUNE
Le amministrazioni locali non possono pubblicare
sul proprio sito web il nome, il cognome
e l’indicazione dello stato di salute o della
condizione di indigenza dei beneficiari di
contributi sociali contenuti nelle delibere.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo la segnalazione
di alcuni consiglieri comunali di
minoranza che lamentavano la pubblicazione
sul sito del proprio comune di una deliberazione
in cui erano riportate, in forma estesa
e senza omissis, le generalità di un cittadino
in stato vegetativo di cui veniva finanziato
il ricovero in una casa di cura. Lo stesso documento
riportava anche il nome e cognome
del padre che contribuiva al pagamento della
retta. I segnalanti evidenziavano poi come
in un’altra delibera, sempre visibile sul sito
dell’ente, fossero riportate le generalità anche
di altri cittadini indigenti e, per questo, destinatari
di fondi stanziati dall’amministrazione
per la loro permanenza in casa di riposo.
L’Autorità ha vietato la diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute contenuti
nella prima delibera, ritenendo il trattamento
illecito. Nel provvedimento l’Autorità
ha ribadito che le amministrazioni locali, fermo
restando il rispetto degli obblighi di legge
sulla trasparenza delle proprie deliberazioni,
devono compiere una selezione attenta
dei dati personali da diffondere, tenendo
conto non solo dei principi di pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità
delle finalità perseguite dai singoli atti, ma
anche del divieto di diffusione di dati idonei
a rivelare lo stato di salute. L’Autorità ha prescritto
inoltre al comune di attivarsi presso i
responsabili dei principali motori di ricerca al
fine di sollecitare la rimozione della copia
web di questo provvedimento dai loro indici
e memorie cache. All’ente è stato ordinato infine
di adottare opportuni accorgimenti [diciture
generiche o codici numerici] atti ad
evitare che sulla seconda delibera, consultabile
sul sito, siano presenti dati sulle condizioni
sociali disagiate degli anziani citati.
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