COME COMPORTARSI IN CASO
DI OVERBOOKING AEREO?
da www.altroconsumo.it
L'overbooking consiste nella vendita
di prenotazioni o di biglietti in numero
superiore a quelli realmente
disponibili sull’aereo. Questo serve alle compagnie
aeree per tutelarsi dall’eventualità di non esaurire tutti
i posti disponibili, a causa di rinunce da parte di alcuni
passeggeri. In compenso, però, è spesso fonte di disagi
per i passeggeri, poiché le compagnie non di rado
abusano di questa pratica, vendendo un numero di
biglietti esageratamente in sovrannumero (fino al 30%
in più dei posti disponibili). In questo modo alcuni
passeggeri, giunti in aeroporto in orario e con regolare
prenotazione, si vedono negato l’imbarco, essendo
ormai l’aereo “tutto esaurito”. Il regolamento europeo
(regolamento CE n.261/04) in vigore dal 17-2-2005 ha
introdotto nuovi diritti per i passeggeri e obblighi per
le compagnie aeree che in caso di overbooking o di
cancellazione del volo, o di ritardo di almeno 2 ore,
devono fornire direttamente al passeggero un avviso
scritto con le regole in materia di assistenza e di compensazione
pecuniaria previste dal regolamento europeo.
Il regolamento riguarda sia i voli di linea sia i
voli charter. Più precisamente tale regolamento si
applica a qualunque vettore aereo (comunitario e
non) in partenza da uno Stato membro dell’Unione
Europea e a qualunque vettore comunitario che effettui
un volo verso uno Stato membro dell’UE. Il passeggero,
per poter godere della tutela prevista dal suddetto regolamento,
deve essere in possesso
di prenotazione del volo confermata
e deve essersi presentato all’accettazione
all’ora indicata per iscritto dal vettore aereo. La compagnia aerea deve cercare
un accordo con altri passeggeri che eventualmente
fossero disposti a cedere il loro posto a chi dovrebbe
rimanere “a terra”. Se lo scambio non è realizzabile, il
passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto
(che deve essere effettuato entro 7 giorni) e un
volo alternativo, non appena possibile, o in altra data
di suo gradimento. Inoltre, ha diritto a eventuali pasti
e pernottamenti gratuiti, oltreché all’effettuazione di
2 telefonate o fax o e-mail gratuitamente.
Compensazione pecuniaria. Oltre all’assistenza la
compagnia deve corrispondere i seguenti indennizzi
per il negato imbarco: € 250 per voli inferiori a 1500
km, € 400 per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per
le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, € 600 per
voli extra-UE superiori a 3500 km. Se il passeggero
opta per un volo alternativo, la compensazione in
denaro può essere ridotta. Gli stessi diritti spettano al
passeggero se il volo è stato cancellato.
L’indennizzo non è dovuto qualora:
1) la compagnia riesca a dimostrare che la responsabilità
della cancellazione non è sua, ma dovuta
a circostanze eccezionali (onere della prova a
carico della compagnia)
2) il passeggero sia stato informato della cancellazione
almeno 2 settimane prima della partenza
3) sia stata offerta al passeggero la possibilità di
imbarcarsi su un volo alternativo a un orario vicino
a quello originale.
In caso di sistemazione su un volo alternativo, se il
posto è in una classe superiore il passeggero non deve
pagare alcun sovrapprezzo; se il posto è in una classe
inferiore, gli viene rimborsata (entro 7 giorni) una percentuale
del biglietto, diversa a seconda della lunghezza
della tratta: 30% per viaggi fino a 1500 km, 50% per le
tratte intra-Ue superiori a 1500 km
e per le altre tratte comprese tra
1500 e 3500 km, 75% per le tratte
extra-UE superiori a 3500 km.
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