MTM n°27
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 10 - Numero 1 - dic 2010/feb 2011
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Anno 10 - Numero 1
dic 2010/feb 2011

 

Le compagnie aeree in caso di overbooking, di cancellazione del volo o di ritardo di almeno 2 ore devono fornire al passeggero un avviso scritto con le regole in materia di assistenza e di compensazione pecuniaria previste dal regolamento europeo


I passeggeri si sono visti negare l’imbarco essendo ormai “tutto esaurito”




COME COMPORTARSI IN CASO DI OVERBOOKING AEREO?

da www.altroconsumo.it

Il terminal di un aereoporto internazionale L'overbooking consiste nella vendita di prenotazioni o di biglietti in numero superiore a quelli realmente disponibili sull’aereo. Questo serve alle compagnie aeree per tutelarsi dall’eventualità di non esaurire tutti i posti disponibili, a causa di rinunce da parte di alcuni passeggeri. In compenso, però, è spesso fonte di disagi per i passeggeri, poiché le compagnie non di rado abusano di questa pratica, vendendo un numero di biglietti esageratamente in sovrannumero (fino al 30% in più dei posti disponibili). In questo modo alcuni passeggeri, giunti in aeroporto in orario e con regolare prenotazione, si vedono negato l’imbarco, essendo ormai l’aereo “tutto esaurito”. Il regolamento europeo (regolamento CE n.261/04) in vigore dal 17-2-2005 ha introdotto nuovi diritti per i passeggeri e obblighi per le compagnie aeree che in caso di overbooking o di cancellazione del volo, o di ritardo di almeno 2 ore, devono fornire direttamente al passeggero un avviso scritto con le regole in materia di assistenza e di compensazione pecuniaria previste dal regolamento europeo.
Il regolamento riguarda sia i voli di linea sia i voli charter. Più precisamente tale regolamento si applica a qualunque vettore aereo (comunitario e non) in partenza da uno Stato membro dell’Unione Europea e a qualunque vettore comunitario che effettui un volo verso uno Stato membro dell’UE. Il passeggero, per poter godere della tutela prevista dal suddetto regolamento, deve essere in possesso di prenotazione del volo confermata e deve essersi presentato all’accettazione all’ora indicata per iscritto dal vettore aereo. La compagnia aerea deve cercare un accordo con altri passeggeri che eventualmente fossero disposti a cedere il loro posto a chi dovrebbe rimanere “a terra”. Se lo scambio non è realizzabile, il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto (che deve essere effettuato entro 7 giorni) e un volo alternativo, non appena possibile, o in altra data di suo gradimento. Inoltre, ha diritto a eventuali pasti e pernottamenti gratuiti, oltreché all’effettuazione di 2 telefonate o fax o e-mail gratuitamente.
Compensazione pecuniaria. Oltre all’assistenza la compagnia deve corrispondere i seguenti indennizzi per il negato imbarco: € 250 per voli inferiori a 1500 km, € 400 per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, € 600 per voli extra-UE superiori a 3500 km. Se il passeggero opta per un volo alternativo, la compensazione in denaro può essere ridotta. Gli stessi diritti spettano al passeggero se il volo è stato cancellato.
L’indennizzo non è dovuto qualora:
1) la compagnia riesca a dimostrare che la responsabilità della cancellazione non è sua, ma dovuta a circostanze eccezionali (onere della prova a carico della compagnia)
2) il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno 2 settimane prima della partenza
3) sia stata offerta al passeggero la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo a un orario vicino a quello originale.
In caso di sistemazione su un volo alternativo, se il posto è in una classe superiore il passeggero non deve pagare alcun sovrapprezzo; se il posto è in una classe inferiore, gli viene rimborsata (entro 7 giorni) una percentuale del biglietto, diversa a seconda della lunghezza della tratta: 30% per viaggi fino a 1500 km, 50% per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, 75% per le tratte extra-UE superiori a 3500 km.