MTM n°27
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 10 - Numero 1 - dic 2010/feb 2011
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Anno 10 - Numero 1
dic 2010/feb 2011

 

Le vittime possono querelare subito lo stalker o chiederne prima l’ammonimento. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo. I comportamenti persecutori sono riconducibili a molestie reiterate, sia sessuali che psicologiche, tali da causare uno stato di prostrazione che induce la vittima a modificare il modo di vivere quotidiano


È attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza 1522




STALKING: QUANDO LE ATTENZIONI DIVENTANO PERSECUZIONE

da Ministero delle Pari Opportunità

Il manifesto utilizzato nella campagna contro lo stalking L'attenzione che si trasforma in ossessione. Molestie quotidiane, silenziose, difficili da individuare e arrestare. E il sospetto diventa paura, erode la libertà fino a costringersi in una prigione soffocante. Questo è lo stalking: comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l’autonomia. Gli atti persecutori sono ora un reato ben definito, punito con condanne da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Dall’entrata in vigore della legge sullo stalking, il 25 febbraio scorso, è emerso un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, portando alla luce centinaia di richieste di aiuto da parte delle vittime.
Se i numeri impressionano per la loro crudezza, è ancor più sconcertante la casistica che l’introduzione del reato, fortemente voluta dal Ministro Carfagna, ha reso finalmente visibile. Con la possibilità di intervenire: le vittime possono querelare subito lo stalker o chiederne prima l’ammonimento. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo.
I comportamenti persecutori sono riconducibili a molestie reiterate, sia sessuali che psicologiche, tali da causare uno stato di prostrazione che induce la vittima a modificare il modo di vivere quotidiano. Nello specifico, la legge aumenta le condanne da sei mesi a quattro anni, e le pene sono aggravate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, se avviene a danno di un minore, di una donna incinta, di una persona disabile. Il reo è punito con l’ergastolo se, nell’escalation di atti persecutori accertati, uccide la vittima.
Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza 1522, in grado di mettere in collegamento diretto le vittime con le questure, offrendo anche supporto psicologico e giuridico. Il numero è attivo tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale. Il servizio mediante l’approccio telefonico sostiene l’emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle donne con l’assoluta garanzia dell’anonimato.
Inoltre, è operativo presso il Dipartimento per le Pari Opportunità il Nucleo Carabinieri -Sezione Atti Persecutori- composto da 13 carabinieri tra criminologi, psicologi, sociologi, biologi e informatici, al lavoro per monitorare il fenomeno e individuare i profili psicosociali di molestatori.