Adozioni Nazionali
a cura del Tribunale dei Minori
www.tribunaledeiminori.it
L'adozione ha lo scopo esclusivo di assicurare
a un minore in stato di abbandono una
famiglia. Centrale, quindi, nell’assegnazione
del bambino alla famiglia, così come
nelle varie fasi dell’iter che si concluderà
con il procedimento adottivo, l’interesse
unico ed esclusivo del minore. Conditio
sine qua non perché un minore sia dichiarato
“adottabile” è la certificazione dello
stato di abbandono.
L’iter per adottare un minore comincia con
la presentazione da parte degli aspiranti
genitori della domanda di adozione, da
presentare al Tribunale per i Minorenni di
pertinenza per il proprio Comune di residenza.
La domanda, che ha validità 3 anni
ed è rinnovabile, va accompagnata dai
seguenti documenti: certificato di nascita
dei richiedenti, stato di famiglia, dichiarazione
di assenso all’adozione da parte dei
genitori dei coniugi, certificato di buona
salute accertato dal medico di base,
modello 101 o 740 o busta paga, Certificato
del Casellario giudiziale dei richiedenti,
Dichiarazione che attesti lo stato di non
separazione dei coniugi. La domanda di
adozione dovrà contenere anche indicazioni
sull’eventuale disponibilità da parte
dei coniugi ad adottare due o più fratelli e
può essere presentata a più di un
Tribunale, purché espressamente indicato.
È consigliabile, tuttavia, consultare il
Tribunale per i Minorenni di pertinenza
per accertarsi di eventuali variazioni nella
documentazione necessaria, prima di procedere.
Veniamo ai requisiti: per poter presentare
la domanda di adozione al Tribunale per i
Minorenni, la coppia deve essere in possesso
di alcuni requisiti prescritti dalla legge. Innanzitutto possono fare domanda
i coniugi che siano sposati da 3 anni in
modo stabile e continuativo. In alternativa,
il periodo del matrimonio può essere più
breve purché sia stato preceduto da un
periodo di fidanzamento di almeno 3 anni.
Tra i coniugi non deve sussistere alcuna
separazione, neanche di fatto, negli ultimi
3 anni. Una considerazione fondamentale
riguarda l'età: tra il minore e il genitore
adottivo deve esserci una differenza d'età
minima di 18 anni e massima di 45. Questo
limite può essere superato dalla legge nel
caso la mancata adozione per cause legate
all’età comporti un danno grave al minore.
Se uno solo dei due coniugi supera l'età
massima l'adozione è ancora possibile a
patto che l'età non sia maggiore di 10 anni
rispetto al limite. Infine, i coniugi devono
essere idonei al mantenimento materiale e morale del figlio adottivo. Tale capacità
verrà indagata dai servizi socio assistenziali
degli enti locali.
Una volta esaminata la domanda di adozione
dei coniugi, infatti, il Tribunale
disporrà per l’accertamento dell’idoneità
della coppia. Si tratta di una fase delicata
perché volta a stabilire la capacità della
coppia in questione di accogliere un bambino,
allevarlo, mantenerlo economicamente
e moralmente, educarlo e prendersene
cura a tutti gli effetti. A tal fine, verranno
indagati l’ambiente sociale ed affettivo
della coppia, le motivazioni che
sostengono l’adozione, la situazione personale
dei coniugi… Le indagini vengono
compiute dai servizi socio assistenziali
degli enti locali in collaborazione con le
unità sanitarie locali, che hanno 120 giorni
[prorogabili una sola volta] di tempo per
espletarle, dal momento dell’invio della
documentazione da parte del Tribunale
per i Minorenni agli Enti Locali. Il periodo
di indagine si conclude con una relazione
finale che gli Enti Locali inviano al
Tribunale per i Minorenni. Il giudice valuterà
i dati raccolti e sulla base della relazione
stabilirà o meno l’idoneità della coppia
all’adozione. Qualora la coppia sia idonea,
sarà il Tribunale stesso a scegliere tra tutte
le coppie risultate idonee quella più adatta
al minore adottabile per poi disporre,
mediante ordinanza del giudice, per l’affidamento
preadottivo. Si tratta di un periodo
di “prova” della durata di un anno, per
permettere sia ai coniugi sia al minore di
valutare la convivenza e la positività del
loro incontro. Può essere prorogato per un
altro anno o interrotto se si verificano gravi
difficoltà nella convivenza. In questo caso,
ovviamente, il procedimento adottivo si
interrompe per poi ricominciare eventualmente
nel caso di affiancamento ad un
altro minore. Se invece l’anno di affidamento
preadottivo si conclude con esito
positivo, il Tribunale per i Minorenni può
disporre per il decreto di adozione, sempre
che sussistano le condizioni previste per
legge e con il consenso del minore che
abbia superato i 14 anni [può essere sentito
anche il maggiore di 12 qualora ritenuto
opportuno dal giudice]. A questo punto, l’iter
per l’adozione si conclude: il minore
diventa a tutti gli effetti figlio legittimo
della coppia in questione, assumendone
tutti i diritti e i doveri, nonché il cognome
della famiglia. L’adozione legittimante non
potrà essere revocata a meno che il minore
non venga nuovamente a trovarsi in stato
di abbandono.
INFORMAZIONI
SUI TRIBUNALI
PER I MINORENNI
Il Tribunale per i Minorenni è un organo composto
da giudici togati, con funzione di primo grado in tutte
le questioni amministrative, civili e penali che
coinvolgono soggetti minorenni, in particolare: reati,
misure rieducative, adozioni, potestà genitoriale,
amministrazione genitoriale, tutela ed assistenza.
Non tutte le città italiane possiedono un Tribunale
per i Minorenni, che invece si trova nelle seguenti
città: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Firenze,
Bari, Brescia, Palermo, Genova, Ancona, Catania,
Perugia, Venezia, Salerno, Catanzaro,Lecce, Cagliari,
Reggio Calabria, Messina, Trieste, Potenza, Trento,
L’Aquila, Caltanissetta, Sassari, Campobasso, Bolzano
e Taranto.
Per chi volesse rivolgersi al Tribunale per i Minorenni
competente alla propria zona di residenza, forniamo
di seguito i riferimenti dei principali Tribunali
italiani:
A Roma, gli uffici del Tribunale per i Minorenni si trovano
in Via dei Bresciani, 32. Tel. 06 788931.
A Milano la sede del Tribunale per i Minorenni è in
Via Leopardi, 18. Tel.02 46721
A Torino, Corso Unione Sovietica, 325.
Tel. 011 6195701- 6195711
A Napoli, il Tribunale per i Minorenni si trova
in Via Colli Aminei, 42. Tel. 081 7449111
Firenze: Via della Scala, 79. Tel. 055 267295
Cagliari: Via Dante, 1. Tel. 070 34921
Palermo: Via Principe di Palagonia 135.
Tel. 091 6813067- 6817360
Tribunale per i Minorenni di Taranto: Piazza Duomo
Palazzo Santachiara. Tel. 099 7343111
Reggio Calabria: Via Marsala, 13. Tel. 0965 812987
Venezia: Via Bissa [Mestre}. Tel. 041 5066101
Chi volesse approfondire l’argomento o avere informazioni
più dettagliate sui Tribunali per i Minorenni
italiani, è invitato a consultare il sito:
www.tribunaledeiminori.it
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