MTM n°15
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 5 - Numero 2 - lug/nov 2006
Il punto
 


Prof. Avv. G. Pellettieri
Prof. Avv. G. Pellettieri

Anno 5 - Numero 2
lug/nov 2006





Prassi e Privacy.
del Prof. Avv. G. Pellettieri

È invalsa la prassi da parte di molti medici di base, di rilasciare, dietro richiesta telefonica dei propri Assistiti e per venire incontro alle loro esigenze, certificazioni mediche oltre l’orario di ricevimento e presso strutture diverse dallo studio professionale, ma a questo adiacenti ed accessibili tutti i giorni ed in ampia fascia oraria [ad es. portiere, bar, fioraio etc.]. Pur comprendendo la disponibilità dei medici a soddisfare le necessità dei propri Assistiti, è bene tuttavia ricordare che tale condotta si potrebbe prestare ad una serie di contestazioni.
Da un lato, infatti, questo modus operandi potrebbe configurare una violazione delle regole deontologiche e delle norme a tutela della privacy dell’Assistito, dall’altro, costituire un’inosservanza alla disciplina della convenzione. Dal punto di vista deontologico, infatti, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 22 del relativo Codice, «il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare ed attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato».
Inoltre, occorre tener presente che i contenuti del certificato medico sono coperti dal segreto professionale [art. 9 Codice deontologico] e dalla privacy [d. lgs. n. 196/2003]. Il rilascio del certificato a soggetti diversi dall’interessato, senza il suo preventivo consenso, potrebbe pertanto costituire anche una forma di violazione di queste tutele. Al fine di evitare tali responsabilità, si consiglia di farsi autorizzare appositamente e per iscritto dall’assistito e, solo dopo aver ottenuto il consenso, procedere al rilascio a terzi del certificato rigorosamente in busta chiusa o adeguatamente sigillato. Non va trascurato, inoltre, che siffatta condotta potrebbe, altresì, comportare responsabilità convenzionali che, previo accertamento da parte dell’apposito Collegio arbitrale, sono soggette a pesanti sanzioni.