MTM n°16
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 6 - Numero 1 - dic/mar 2007
Il punto
 


Prof. Avv. G. Pellettieri
Prof. Avv. G. Pellettieri

Anno 6 - Numero 1
dic/mar 2007





Medico di struttura e promozione automatica.
del Prof. Avv. G. Pellettieri

Nelle grandi strutture medico ospedaliere spesso i medici sono chiamati, di fatto, a svolgere mansioni superiori, qualora il posto si renda vacante [per quiescenza di colleghi etc.] Ancora più spesso, l'assegnazione, occasionale e relativa ad impedimenti temporanei, diventa permanente, richiedendo un impegno di grande intensità e rilevanza e ciò senza che ne conseguano, per il sostituto, benefici di carattere giuridico ed economico. In non poche occasioni poi, mentre è il sostituto di fatto a svolgere le mansioni superiori, l'assegnazione formale dell'incarico superiore viene assegnato, onde evitare eventuali rivendicazioni, a medici di pari livello del sostituito, anche se impegnati in altre funzioni. Ebbene, è importante ricordare che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del medico dipendente, per un periodo superiore a tre mesi, da diritto alla promozione alla qualifica superiore [art. 2103 c.c.], se non è dovuto alla sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto [ad es. per malattia, servizio militare,etc.]. Al di fuori di questi casi, l'assegnazione meramente formale della titolarità dell'incarico al quale dette mansioni afferiscono non è di ostacolo al riconoscimento dell'inquadramento superiore a chi, di fatto, le ha effettivamente esercitate. Lo ha affermato la Suprema Cortedi Cassazione riconoscendo il diritto di un "aiuto primario" ad essere inquadrato come primario per svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore, incaso di temporanea copertura di un posto rimasto vacante, e ciò malgrado il formale conferimento ad interim della responsabilità della Divisione medica fosse stata assegnata ad altro primario [Cass. 28settembre 2006, n. 21021]. Giova ricordare che mentre il diritto alla qualifica superiore può essere azionato entro dieci anni dallo svolgersi dei fatti, le differenze retributive soggiacciono alla prescrizione quinquennale.