MTM n°16
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 6 - Numero 1 - dic/mar 2007
L’angolo
 


Avv. Nino Marazzita
Avv. Nino Marazzita

Anno 6 - Numero 1
dic/mar 2007

 

In Italia, a differenza del Canada, della Danimarca, di alcuni Stati degli Usa, dei Paesi Bassi e di alcuni Stati dell'Australia, manca una normativa specifica sul testamento biologico, malgrado vi siano numerose proposte di legge in materia

La soluzione di queste problematiche è lasciata alla scienza ed alla coscienza dei medici, al tecnicismo, spesso incapace di cogliere gli aspetti sociali ed umani




L’avvocato risponde: Il testamento biologico
Che cosa è il testamento biologico o testamento di vita, come qualcuno preferisce chiamarlo
dell’Avv. Nino Marazzita

testamentoIl testamento biologico, “direttiva anticipata” o testamento di vita che dir si voglia, è un documento, redatto con ponderazione analoga a quella che è doverosa utilizzare per i testamenti “tradizionali”, con il quale il testatore affida al medico indicazioni anticipate di trattamento, nel caso in cui possa perdere la capacità di autodeterminazione a causa di una malattia acuta o degenerativa assolutamente invalidante.
In sostanza tale testamento è una vera e propria dichiarazione di ultima volontà nella quale ciascuno decide della propria vita; il punto centrale è quindi togliere la capacità decisionale di vita o di morte al medico, ai genitori, ai tutori ovvero ai Magistrati per affidarla al diretto interessato: il paziente.
In Italia, a differenza del Canada, della Danimarca, di alcuni Stati degli Usa, dei Paesi Bassi e di alcuni Stati dell’Australia, manca una normativa specifica sul testamento biologico, malgrado vi siano numerose proposte di legge in materia.
Il problema socio-giuridico che divide le coscienze, i medici ed i magistrati riguarda la composizione tra due interessi costituzionalmente garantiti: il bene vita e la doverosità del trattamento medico.
Infatti l’ordinamento tende a tutelare la vita in ogni suo aspetto, da un lato prevedendo espressamente il divieto di disporre del proprio corpo ed il divieto di interrompere la gravidanza se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e dall’altro punendo, ad esempio, l’istigazione all’altrui suicidio e l’omicidio perpetrato con il consenso della vittima.
Parimenti però il medico ha il dovere giuridico e deontologico di intervenire e di porre in essere tutte le misure ed i trattamenti necessari per la cura e la vita del paziente. Di conseguenza non è possibile stabilire in termini giuridici, e con certezza, in quale momento il medico debba arrestare il suo intervento e lasciare il paziente libero di morire.
Le pagine di cronaca hanno spesso evidenziato infatti come sussista un limite labile tra il diritto di avere una “buona vita”, e quindi di morire in assenza di un’aspettativa di vita degna di tale accezione, e l’accanimento terapeutico.
capezzale Allo stato quindi, finché l’Italia non si adeguerà alle normative di alcuni Paesi Occidentali, la soluzione di queste problematiche è lasciata alla scienza ed alla coscienza dei medici, al tecnicismo, spesso incapace di cogliere gli aspetti sociali ed umani, delle aule di tribunale, oppure alle iniziative di enti o associazioni private.
Si segnalano in tal senso le proposte di alcune associazioni volte a sensibilizzare la comunità verso l’esigenza di una normativa sul “testamento biologico”, nonché la predisposizione di un registro per depositare i testamenti biologici.
Tali iniziative, ovviamente, non obbligano i medici a seguire il “testamento biologico” del paziente poiché, in assenza di una espressa previsione normativa, la condotta del medico rimane pur sempre lasciata alla sua discrezionalità.